STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

 

"Associazione Fior di Loto – Contro la Violenza e il Maltrattamento sulle Donne - ODV"

 

 Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l’associazione denominata: “ASSOCIAZIONE FIOR DI LOTO CONTRO LA VIOLENZA E IL MALTRATTAMENTO SULLE DONNE – ASSISTENZA E AIUTO  ALLE DONNE IN DIFFICOLTA’ – ODV”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.    L’Associazione “Fior di Loto” è stata fondata nel 2008 da un gruppo di Donne, si ispira ai Centri Antiviolenza sorti in Italia negli anni 80,  all’esperienza del femminismo e all’autoorganizzazione centrata sul potenziale sociale e politico delle donne

  1. In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l’associazione dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  2. L’associazione ha sede legale nel Comune di GAZZANIGA (Bg) e la sua durata è illimitata.
  3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall’Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

  1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
  • Offrire accoglienza, supporto e solidarietà alle Donne che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze in famiglia, nel rispetto della loro cultura, etnia e religione, restituendo loro autonomia.
  • L’associazione si propone di garantire la segretezza e l’anonimato delle Donne che accedono allo Sportello di accoglienza. Per la realizzazione di queste attività
  • I principi guida dell'associazione si richiamano all'autodeterminazione, alla libertà e inviolabilità del corpo femminile. Con tale finalità si dedicherà affinchè la violenza maschile sulle Donne che ha origine nella disparità di potere tra i sessi, sia riconosciuta come violazione dei diritti umani. E come tale combattuta con strategie di cambiamento culturale e sociale, per rimuovere ogni forma di violenza Psicologica, fisica, sessuale ed economica alle Donne.
  • Promuovere la ricerca, il dibattito e la divulgazione di temi che riguardano la violenza contro le donne.

 

Art 3 - Attività di interesse generale

  1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività   di interesse generale:

lettera a) del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.: interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2  della L328/2000 e s.m.i;                                                                                   lettera i) del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.:  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera w) del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e delle utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale.

  1. In particolare l’associazione si propone di non svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Queste ultime sono:
  • la gestione dei servizi di accoglienza e di consulenza di carattere legale, psicologico, professionale e sociale, per le donne che hanno subito violenza, maltrattamenti e disagi in famiglia;

 

  • l’informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi, attraverso la promozione di iniziative specifiche, nonché di convegni, seminari ed incontri con Istituti scolastici, Servizi sul territorio, e Forze dell’Ordine,
  • la produzione e la raccolta di documentazione sui temi presi in esame dell’Associazione, comprese possibili iniziative editoriali ad esse collegate;
  • la ricerca, lo studio, l’elaborazione delle esperienze dei Centri e delle Case delle Donne, in quanto spazi di autonomia e di promozione delle Donne;
  • la costituzione di parte civile nei processi, ove la Donna ne faccia richiesta.
  • l’associazione promuove rapporti di collaborazione con enti locali, nazionali, sopranazionali, organizzazioni, associazioni e gruppi di Donne al fine di attuare progetti in rete
  1. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle proprie associate.     Per realizzare tali finalità l'associazione si avvale in modo determinante delle prestazioni volontarie e gratuite delle proprie socie. L'associazione adotta la" metodologia dell'accoglienza" fondata sulla relazione tra Donne e sul rimando positivo sul proprio genere. Sulla base di tale relazione ogni Donna accolta avrà l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia consapevolezza e gestione di sé. Il trauma della violenza non fa delle Donne soltanto delle vittime, ma le protagoniste di un nuovo sapere. Allo sportello di accoglienza saranno attive solo Donne che abbiano avuto una formazione specifica sulle dinamiche della violenza e sugli effetti che produce e sarà garantita la supervisione e la formazione continua.
  2. L’associazione può assumere lavoratrici/lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

 

Art. 4 – Raccolta fondi

  1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

Art. 5 – Ammissione

 

  1. Sono soci FONDATORI le Donne fondatrici che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione o quelle che hanno presentato domanda in un momento successivo, che partecipano direttamente alla vita associativa impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione.

2 Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

  1. Il numero delle associate/i è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
  2. L’ammissione all’ associazione è deliberata dall’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE , comunicata e annotata nel libro delle associate/i. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni all’interessata/o
  3. L’interessata/o, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
  4. Ciascun associata/o ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

 

Art. 7 - Diritti e doveri delle socie/i

  1. Le socie/i sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
  2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso * o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
  3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socia/o escludendo ogni forma di discriminazione.
  4. Ciascun associata/o ha diritto:
  5. a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  6. b) di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  7. c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  8. d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
  9. e) di recedere in qualsiasi momento.
  10. Ciascun associata/o ha il dovere di:
  11. a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
  12. b) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione
  13. c) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
  14. d) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE/dall’Assemblea.

 

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

  1. La qualità di socia/o si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o in caso di morosità del pagamento della quota annuale associativa, decorsi 3 mesi dalla data di rinnovo dell’annualità.
  2. L’associata/o può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all’Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all’associata/o le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
  3. L’associata/o, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa. In particolare, il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
  4. La perdita di qualifica dell’associata/o è deliberata dal Consiglio Direttivo.
  5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’associata/o deve essere comunicata ai soggetti interessati il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell’associazione.
  6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

 

Art. 9 - Attività di volontariato

  1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. Le prestazioni fornite dalle volontarie sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Alle volontarie possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall’organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività delle volontarie sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
  3. Le volontarie devono essere assicurate contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

  1. Gli organi dell’associazione sono:
  2. a) l’Assemblea delle socie/i;
  3. b) il Consiglio Direttivo;
  4. c) la Presidente;
  5. d) l’Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
  6. e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

 

  1. Gli organi sociali hanno la durata di 4 anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
  2. Fatta eccezione per l’organo di controllo e per il revisore legale, le componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

 

Art. 11 – Assemblea

  1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza delle socie/i.
  2. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutte le associate/i. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni associata/o ha diritto ad esprimere un voto.
  3. L’Assemblea è presieduta dalla presidente dell’associazione o, in sua assenza, dalla vicepresidente.
  4. Le socie/ii possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altre socie/i conferendo loro delega scritta. Ciascuna associata/o può rappresentare fino ad un massimo di tre associate/i.
  5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Organo di amministrazione o di altro organo sociale.
  6. Sono ammessi al voto le associate/i che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione del Consiglio Direttivo.
  7. E’ possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associata/o.

 

Art. 12 - Competenze dell’Assemblea

  1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
  2. a) eleggere e revocare le componenti del Consiglio Direttivo scegliendole tra le proprie associate/i;
  3. b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, le componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
  4. c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
  5. d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
  6. e) deliberare in merito alla responsabilità delle componenti del Organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  7. f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio;
  8. g) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Organo di amministrazione per motivi di urgenza;
  9. h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall’organo di amministrazione;
  10. i) fissare l’ammontare del contributo associativo;
  11. j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  12. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
  13. a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  14. b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

 

Art. 13 - Convocazione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è convocata dalla Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
  2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione della presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) delle associate/i, oppure da almeno un terzo (1/3) delle componenti del Consiglio Direttivo.
  3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

 

Art. 14 - Validità dell’Assemblea e modalità di voto

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle associate/i presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle associate/i presenti in proprio o per delega.
  2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza delle associate/i presenti.
  3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta delle socie/i iscritti nell’apposito libro delle socie/i e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
  5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) delle soci/i iscritti nell’apposito libro delle socie/i
  6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge una segretaria il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente alla Presidente.
  7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
  8. Le associate/i che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
  9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
  10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria, è conservato presso la sede dell’associazione e trascritto nel libro delle Assemblee delle socie/i Può essere visionato da tutte le socie/i secondo quanto stabilito nell’articolo 22 comma 5. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutte le socie/i.

 

Art. 15 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

  1. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  2. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall’Assemblea tra le socie/i. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti la presidente e la vicepresidente.
  3. Le componenti del Organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 4 anni e possono essere rieletti.

 

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo       

  1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
  2. a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
  3. b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
  4. c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  5. d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  6. e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
  7. f) proporre all’assemblea delle socie/i l’ammontare della quota sociale annuale;
  8. g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta;
  9. h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  10. i) accogliere o respingere le domande delle aspiranti socie/i;
  11. j) deliberare in merito all’esclusione delle socie/i;
  12. k) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione delle socie/i;
  13. l) eleggere la presidente e la vice presidente;
  14. m) nominare la Segretaria e la Tesoriera che può essere scelto anche tra le persone non componenti del Consiglio Direttivo oppure anche tra le non socie/i;
  15. n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dalla Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  16. o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dalle socie/i e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
  17. p) istituire gruppi a sezioni di lavoro le cui coordinatrici/ori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
  18. q) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, la Direttrice deliberandone i relativi poteri.
  19. r) delegare compiti e funzioni ad una o più componenti del Consiglio stesso;
  20. s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

 

Art. 17 - Funzionamento dell’Organo di Amministrazione 

1.Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti. Esse possono essere dichiarate decadute, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano rese assenti ingiustificate alle riunioni del Organo di amministrazione per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) delle associate/i. Nel caso in cui una o più amministratrici che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista delle non elette in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. Le componenti così nominate scadono con le altre componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidate che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni

Il venir meno della maggioranza delle componenti comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
  2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione della Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) delle componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  3. Alle riunioni possono essere invitate/i a partecipare esperte/i esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
  4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza delle sue componenti elette.
  5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale il voto della presidente.
  6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla segretaria all’uopo nominata, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Art. 18 - Presidente

  1. La/il presidente è eletta/o a maggioranza dei voti dal organo di amministrazione tra le sue componenti, dura in carica 4 anni. La/il Presidente può svolgere 1 mandato consecutivo.
  2. Presidente:
  3. a) ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  4. b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
  5. c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  6. d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  7. e) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  8. f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  9. g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  10. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dalla Vice Presidente.
  11. Di fronte alle socie/i, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma della Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento della Presidente.

 

Art. 19 – La/il  Segretaria/o

  1. La/il segretaria verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e del organo di amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione alle associate/i che lo richieda SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART.22 COMMA 5.

 

Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale

  1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
  2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una/o dei componenti.
  3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo stesso. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
  5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alle amministratrici/ori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

 

Art. 22 - Libri sociali

  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  2. a) il libro delle associate/i;
  3. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Organo di amministrazione;

 

  1. d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
  2. e) il libro delle volontarie associate contenente i nominativi delle associate che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione
  3. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
  4. I verbali, di Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
  5. Ogni verbale deve essere firmato dalla presidente e dalla segretaria.
  6. Le associate/i hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

 

Art. 22 - Risorse economiche

  1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:
  2. a) quote sociali
  3. b) contributi pubblici;
  4. c) contributi privati;
  5. d) donazioni e lasciti testamentari;
  6. e) rendite patrimoniali;
  7. f) rimborsi derivanti da convenzioni;
  8. g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  9. h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
  10. i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  11. j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
  12. k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

 

Art. 23 - Scritture contabili

  1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

 

Art. 24 - Esercizio sociale  

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
  2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti del Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell’articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
  4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
  5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua
  7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
  8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall’Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea.

 

 

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
  2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

  1. Tutte le volontarie socie che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurate per infortunio e responsabilità civile.
  2. L’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

 

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

 

Art. 28 - Disposizioni finali

  1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.