L'Associazione Fiordiloto collabora con diverse Avvocate abilitate al gratuito patrocinio che possono aiutare e supportare le Donne nelle leventuali scelte che decideranno di perseguire.

Focus gratuito patrocinio, chi - come  - quando

ASPETTI FORMALI 
la domanda deve essere compilata in ogni suo spazio e quindi:
- devono essere indicati i nomi di tutti i componenti (con i relativi codici fiscali) della famiglia anagrafica; è necessario allegare alla domanda autocertificazione dello stato di famiglia; 
- devono essere indicati i dati di cui al QUADRO A se la causa è gia iniziata, ovvero i dati di cui al QUADRO B (tipo di controversia e documenti relativi) se la causa non è iniziata ;
- deve essere indicato il nome del difensore
- deve essere datata e sottoscritta (N.B. due volte, anche ai sensi della legge sulla privatezza;
- la domanda può essere inviata anche per posta a mezzo di  raccomandata con ricevuta di ritorno;

ALLEGATI ALL’ISTANZA

- copia carta d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale di tutti i componenti dello Stato di famiglia;
- il cittadino straniero non comunitario deve obbligatoriamente presentare il permesso di soggiorno in corso di validità al momento del verificarsi del fatto che ha dato origine la controversia;
- separazione: certificato di matrimonio o documentazione dalla quale risulti il coniugio;
- divorzio: verbale di separazione omologato;
potestà genitoriale e controversie riguardanti i figli naturali: certificato di nascita attestante paternità e maternità.

LE DOMANDE RECAPITATE PERSONALMENTE VERRANNO RICEVUTE DAI CONSIGLIERI DELL’ORDINE PREPOSTI PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE TUTTI I LUNEDI DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 10,45.

N.B. IN ASSENZA DEI REQUISITI FORMALI CHE PRECEDONO LA DOMANDA NON POTRA’ ESSERE  RICEVUTA.

ASPETTI SOSTANZIALI 
- Il richiedente per accedere al patrocinio a spese dello Stato deve avere un reddito inferiore, attualmente, a  € 11.528,41 con riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- Al raggiungimento della somma di € 11.528,41 concorrono i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare (anche di fatto) risultante dallo stato di famiglia (pertanto, nel caso in cui il richiedente avesse un reddito di € 5.000,00 ed il figlio convivente di € 10.000,00, non potrebbe essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato). N.B. Il cumulo del reddito non opera se la persona risultante dallo stato di famiglia è il soggetto che ha proposto l’azione o contro il quale si deve agire (per esempio nel caso di SEPARAZIONE GIUDIZIALE);
- Il richiedente dovrà allegare il CUD o il MODELLO UNICO attestante il reddito (o idonei documenti che dimostrino la non produzione di reddito) e comunque DOVRA’ indicare il reddito e allegare autocertificazione, dichiarazione la cui  falsita’ prevede la revoca dell’ammissione al patrocinio e SANZIONI PENALI.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO- TRIBUNALE DI BERGAMO 

https://www.tribunale.bergamo.it/articoli.php?nome=Patrocinio-a-spese-dello-stato&id_articolo=634

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